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Blacklist E Indagini Soggettive

ANALISI DI BLACK LIST E INDAGINI SOGGETTIVE

VALUTARE I RISCHI NASCOSTI NELLE TRANSAZIONI

Il concetto di Black List è strettamente collegato a quello di “Sanzione” e di fatto ne rappresenta la prima e principale espressione. Si tratta di un regime di controllo delle transazioni prevalentemente di tipo “interdittivo” ovvero che vieta ad operatori ed intermediari (anche finanziari) di intrattenere rapporti commerciali con chiunque sia colpito da provvedimenti sanzionatori più o meno restrittivi.

I regimi sanzionatori che generano i provvedimenti di Black List, derivano dagli impegni internazionali assunti da e tra gli Stati, a norma delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite così come dell’Unione Europea, degli USA e di altre giurisdizioni. Regimi sanzionatori possono derivare anche da specifici accordi multilaterali di controllo del commercio internazionale o da iniziative unilaterali, che posso estendere gli effetti delle proprie decisioni anche oltre il territorio nazionale (effetti extra territoriali), con impatti rilevanti per gli esportatori e gli operatori finanziari europei che intrattengono eventuali rapporti con i Soggetti c.d. listati. Tali Soggetti possono essere: persone, singole entità giuridiche, gruppi industriali, associazioni, organizzazioni di ogni tipo, clienti, potenziali controparti e qualsiasi altro soggetto coinvolto in operazioni specifiche (trasporti, intermediazione, ecc.) in ogni parte del mondo e non necessariamente residenti o ubicati in Paesi assoggettati ad embargo o regimi restrittivi.
Principalmente (ma non solo) i regimi sanzionatori di Black List colpiscono:

  • Organizzazioni transnazionali di tipo: terroristico o dedite al narcotraffico,
  • Soggetti ed entità proliferatori di armi di distruzione di massa, armi chimiche, ecc.
  • Soggetti ed entità operanti in violazione dei diritti umani e/o attraverso corruzione
  • Entità attive in commerci illeciti, dedite al riciclaggio di denaro e alle truffe internazionali,
  • Entità e individui coinvolti in attacchi cibernetici,
  • Organizzazioni ed individui minaccianti la pace e la sicurezza internazionale o l’integrità nazionale,
  • Individui ed entità che hanno violato le restrizioni all’export e/o sanzioni internazionali.

Il controllo delle disposizioni di Black list è inteso a qualsiasi livello di interazione con i soggetti sanzionati, sia diretto che indiretto. "Favorire" una transazione (merceologica e/o finanziaria) “per, o per conto di” un soggetto listato va inteso come “fornire assistenza per una transazione dalla quale il soggetto in questione ricava un particolare beneficio di qualsiasi tipo". La violazione delle disposizioni di Black List può produrre sanzioni (dirette o indirette) a: Esportatori, Riesportatori, Intermediari, Importatori, Prestatori di servizi (anche di Assistenza Tecnica), Banche e Istituti di Credito, Broker e Istituti Assicurativi.

A livello Comunitario, la posizione comune stabilisce che gli elenchi di Black List siano redatti sulla base di informazioni precise da cui risulti che un'autorità giudiziaria o un'equivalente autorità competente, abbia preso una decisione nei confronti della persona, del gruppo o dell'entità in questione. Questa decisione può riguardare: l'apertura di indagini, condanne o azioni penali per chi commette reati internazionali o vi concorre, ivi comprese: persone, gruppi ed entità che sono individuati come collegati al terrorismo, a frodi finanziarie. Per tali motivi risulta necessario integrare l’analisi con le risultanze dei procedimenti emessi dagli Organismi investigativi internazionali (es: Europol e Interpol), dagli Enti preposti a contrastare pratiche di corruzione o frode, dalle Corti di Giustizia nazionali e internazionali oltre che dagli organismi finanziari sovranazionali (es: BEI, World Bank, istituzioni finanziarie multilaterali di sviluppo ecc…). Gli Organismi sovranazionali riesaminano gli elenchi periodicamente e, oltre a questo riesame periodico, possono, in qualsiasi momento, adottare una decisione per inserire nell'elenco o cancellare dallo stesso persone, gruppi ed entità.

VALUTARE I RISCHI NASCOSTI NELLE TRANSAZIONI

In una attività negoziale o nell’ambito di una transazione commerciale è assai improbabile che un soggetto, una società o una organizzazione sottoposta a regimi restrittivi o in Black List, si proponga direttamente nel ruolo di contraente contrattuale, utilizzatore finale (End User) o anche solo come interlocutore commerciale. In questo contesto è assai frequente sottovalutare la capacità mimetica di tali controparti, che spesso occultano la loro presenza tramite partecipazioni incrociate, indirette o di minoranza oppure esprimendo il controllo sostanziale sulle attività economiche tramite figure manageriali apicali.

La gestione efficace ed integrata delle disposizioni c.d. di Black List è pertanto una attività complessa. Per evitare i rischi (non ultimo la possibilità di incassare somme di denaro anche a distanza di diversi mesi dalla stipula di accordi commerciali) è necessario prevedere approfondite e aggiornate indagini, incrociando le informazioni con un approccio di tipo investigativo e critico.

GESTIRE CORRETTAMENTE I CONTROLLI

La Black List non è un singolo elenco di nomi ma la combinazione di centinaia di provvedimenti sanzionatori.
Solamente l’Unione Europea, l’ONU e gli USA, gestiscono circa un centinaio di programmi sanzionatori a cui si devono aggiungere quelli di singoli Paesi (alcuni dei quali afferenti il consiglio di sicurezza di ONU o UE). Nei soli USA vi sono oltre diciassette Enti che gestiscono differenti regimi di Black List. La semplice consultazione delle principali liste dei sanzionati senza determinare ed analizzare la catena di possesso/controllo fino al terzo livello, ha una efficacia relativa in quanto:

  • in esse compare esplicitamente solo una modesta frazione delle entità sanzionate (es: le liste non contengono tutte le sussidiarie di società sanzionate), non menzionando in modo esplicito tutti gli individui appartenenti ad un gruppo, organizzazione o governo,
  • non specificano le entità soggette ad eventuali restrizioni coinvolgenti interi settori industriali,
  • esistono soggetti sanzionati non elencati in specifiche liste ma resi noti da comunicati governativi o da agenzie di intelligence/investigative.

Può essere inoltre errato considerare sicuro un Paese nei confronti del quale non sia in vigore uno specifico programma sanzionatorio in quanto:

  • esistono programmi sanzionatori transnazionali e Paesi ad alto rischio di nuovi sanzionati (narcotraffico, terrorismo, criminalità internazionale, diritti umani, corruzione, ecc.)
  • esistono designati di Paesi terzi in quanto posseduti / controllati da società sanzionate (es: joint-ventures),
  • esistono designati colpiti da sanzioni secondarie in Paesi terzi.

Può essere fuorviante mutuare in ambito industriale i controlli realizzati per scopi di sola intermediazione finanziaria in quanto:

  • l’intermediario finanziario svolge la due diligence di propria competenza, analizzando unicamente il rischio di transazione finanziaria in qualità di soggetto vigilato ed obbligato ad ottemperare alla normativa antiriciclaggio (pep, controparte finanziaria, ecc.),
  • Non vengono analizzati i rischi qualificanti un Programma interno di conformità (ICP) quali: rischio di sviamento della destinazione, rischi inerenti intermediari commerciali, non è prodotto per il cliente un documento opponibile dall’azienda in caso di contestazione,
  • le procedure da osservare nell’esportazione differiscono in modo sostanziale (es: la richiesta di un’autorizzazione all’export compete solo all’esportatore, non all’intermediario finanziario).